Il Centro Studi sul Risorgimento e sugli
Stati Preunitari nasce il 20 dicembre 2008.
Nel 2009 prendono inizio le celebrazioni, destinate
a durare per tre anni, fino al 2011, del 150°
dell'Unità d'Italia. Sarà questa l'occasione per
dire finalmente qualcosa di nuovo, o si dovrà
assitere alla solita retorica apologetica nata
ai tempi di quel celebre «ora che l'Italia è fatta,
dobbiamo fare gli italiani»?
È evidente come il processo risorgimentale sia
stato finora ricordato e studiato in maniera o
eccessivamente passionale o freddamente interessata,
e di come in tal modo si sia finito col perdere
di vista quella complessità e quella verità dei
fatti che possono derivare solamente da un approccio
obiettivo e distaccato.
Il Centro Studi nasce quindi con l'obiettivo
di cominciare finalmente a discutere dell'Italia
pre e post unitaria con onestà scevra da facile
retorica, con un senso della realtà lontano dagli
abusati luoghi comuni, nella consapevolezza che,
se è pur vero che il passato non ritorna e che
la storia non si cambia, è tuttavia altrettanto
vero che la storia può insegnare e quindi non
va dimenticata o manomessa. Non tutto dell'Italia
pre unitaria può essere considerato negativo -
come troppo spesso viene insegnato - nè - evidentemente
- tutto dell'Italia unita può essere considerato
positivo. Troppo spesso si dimentica la preziosa
eredità che gli antichi Stati Preunitari ci hanno
lasciato: un patrimonio immenso e inestimabile
fatto di cultura, arte, tradizioni... un patrimonio
che sarebbe e dovrebbe essere una ricchezza per
un'Italia che volesse guardare alla propria storia
con l'orgoglio che questa merita...
Per questo il Centro Studi Risorgimentali nasce
senza quella che i giornali chiamerebbero una
"linea editoriale". Semplicemente, si
propone di dare spazio e voce a qualunque idea,
a qualunque ricerca seria e onesta, senza voler
sostenere una specifica tesi o un preciso giudizio
di valore, nella consapevolezza che il Risorgimento,
così come ogni altro avvenimento storico, può
essere considerato assai diversamente a seconda
della prospettiva da cui lo si analizza. C'è chi,
per merito del Risorgimento, ha visto la propria
condizione umana e materiale progredire in maniera
sensibile, e chi (tanti) ci ha rimesso una esistenza
tranquilla e sicura e ha dovuto prendere una nave
per le Americhe.
Il CSR si propone come spazio libero al cui interno
chiunque faccia studi o ricerche sul periodo considerato
possa proporre gli esiti del suo lavoro, senza
soggiacere a dettami derivanti da visioni politiche
del fenomeno, nella consapevolezza che la verità
storica spesso non è che una sintesi derivante
dal confronto, purchè onesto, di diversi orientamenti
e punti di vista.
Art.1 - È costituito il Centro
Studi sul Risorgimento e sugli Stati Preunitari
con domicilio in via Crispi 10 a Reggio Emilia.
Il Centro Studi sul Risorgimento e sugli Stati
Preunitari è una libera associazione di fatto,
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza
scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I
cap. III, art 36 e segg. Del Codice civile, nonché
del presente Statuto.
Art. 2 - Il Centro Studi sul Risorgimento
e sugli Stati Preunitari persegue i seguenti scopi:
- Lo studio dal punto di vista storico, sociale
ed economico del periodo risorgimentale.
- La divulgazione della conoscenza del periodo
risorgimentale e dei suoi eventi senza pregiudizi
o visioni di parte.
- La preservazione della memoria dell'evento risorgimentale
nelle sue oggettive coordinate interpretative
in quanto patrimonio comune dei popoli d'Italia
Art. 3 - Il Centro Studi sul Risorgimento
e sugli Stati Preunitari, per il raggiungimento
dei suoi fini, intende promuovere varie attività,
in particolare:
- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di film e documenti, mostre
e spettacoli, ricerche storiche
- Attività di formazione: lezioni ad argomento
storico, sociale, economico, antropologico ed
etnico
- Attività editoriale: pubblicazione di atti di
convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche
compiute dai soci
- Stimolare la diffusione del libro in quanto
strumento indispensabile per accrescere la conoscenza
dell'evento risorgimentale in tutte le sue componenti
Art.4 - Il Centro Studi sul Risorgimento
e sugli Stati Preunitari è offerto a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori: nelle persone dei sottoscrittori
dell'Atto Costitutivo
- Soci corrispondenti: studiosi e ricercatori
che hanno pubblicato testi e/o articoli sul Risorgimento
e che esprimono la volontà di far parte dell'associazione.
Non sono tenuti a versare la quota associativa.
- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano
a pagare la quota annuale
- Soci aggregati: persone o enti che esprimono
la volontà di far parte dell'associazione. Non
sono tenuti a versare la quota associativa.
Art. 5 - La quota annuale è stabilita dal Direttivo
Art. 6 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo
Art. 7 - L'ammissione dei soci aggregati e dei soci corrispondenti avviene su semplice richiesta degli stessi
Art. 8 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Art. 9 - Tutti i soci fondatori e ordinari
maggiorenni in regola con il versamento della
quota annuale di associazione hanno diritto di
voto per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi nazionali
dell'Associazione.
Art.10 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrata. I contributi sono costituiti dalla quote associative annuali degli aderenti, stabilite dal Consiglio Direttivo. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 11 - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Legale Rappresentante.
Art. 13 - L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta ogni tre anni in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo e da almeno 1/3 dei soci fondatori e ordinari. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assemblari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Art. 14 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Legale Rappresentante; approvare il regolamento interno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da 2 a 12 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà dei membri più il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo delibera tramite votazione palese; ogni membro ha diritto ad un voto. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Centro Studi sul Risorgimento. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da: il Presidente; almeno due componenti con richiesta motivata; il 50% dei soci con richiesta scritta e motivata. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.
Art. 17 - Il Presidente dura in carica 3 anni. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Legale Rappresentante sottoscrive tutti gli Atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 20 - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese documentate.
Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.

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